Art. 61.
(Scioglimento e liquidazione).

      1. Per quanto riguarda le ipotesi di scioglimento e liquidazione, si applicano le norme del capo VIII del titolo V del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili con la natura professionale della società, la quale non è soggetta alle procedure concorsuali. In ogni caso i liquidatori devono essere professionisti iscritti in albi.